L'AGROTECNICO,
TECNICO EUROPEO
Con specifiche Direttive la Comunità Economica Europea ha provveduto al riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dai Paesi partner per consentire il processo di armonizzazione delle varie attività professionali, in concreto ciò significa che i soggetti in possesso di uno dei titoli di studio compresi nelle Direttive possono trasferirsi e migrare in uno qualsiasi dei paesi partner ed ivi svolgere la stessa attività che svolgevano nel proprio paese.
Iil titolo di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato è perciò un titolo di studio europeo a tutti gli effetti.
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LA LEGGE PROFESSIONALE
L’istituzione dell’Albo risale al 1986 con la Legge 6 giugno 1986, n. 251 "Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici" (testo coordinato con le modificazioni ed integrazioni apportate dalla legge 5 marzo 1991 n. 91; dal DPR 5 giugno 2001 n. 378; dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31; dall'art. 51 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto 2017 n. 124).

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